Laccettazione tacita delleredità perchè non devi farla
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#avvocato #avvocatocassazionista #avvocatieredità #successioni #eredità • In questo video ti spiegherò cosa è l’accettazione tacita dell’eredità, quali atti implicano accettazione tacita dell’eredità e perché compiere atti che implicano accettazione tacita dell’eredità può costare molto caro all’erede, soprattutto se il defunto era gravato da debiti. • Le sentenze citate nel video: • Cassazione civile sez. II, 28/02/2007, n.4783 • “La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità”. • Tribunale Potenza, 11/12/2019, n.1021 • “L’accettazione tacita dell’eredità non può essere desunta dal comportamento del chiamato all’eredità che compia atti di natura meramente fiscale, come la presentazione della denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, che per la loro natura e finalità non appaiono idonei a manifestare l’intenzione univoca del chiamato di accettare la delatio ma può ricondursi all’iniziativa giudiziaria intrapresa dal chiamato all’eredità al fine di recuperare all’asse ereditario un credito o un bene facente capo al de cuius, dal momento che tale iniziativa non rientra negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari e, quindi, appare incompatibile con la volontà di rinunciare alla delatio”. • Cassazione civile sez. III, 08/06/2007, n.13384 • “L'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 c.c., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredita, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite”. • Tribunale Modena sez. I, 16/05/2012, n.818 • “Il pagamento di uno o più debiti lasciati dal defunto può comportare accettazione tacita di eredità solo quando è fatto con beni o danaro prelevati dall'asse. Quando, invece, è fatto con danaro proprio non rappresenta in sé un atto sintomatico della volontà di accettare l'eredità, poiché la norma che legittima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui (art. 1180 c.c.) esclude che si tratti di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.)”. • °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° • Per fruire di ulteriori contenuti in materia di successioni a causa di morte e di eredità e per prendere contatti con me e con il mio studio, Ti invito a visitare il mio sito internet e il mio blog: https://avvmgiacomucci.it/
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